
La legislazione nazionale sulla cittadinanza si fonda in generale sulla ratio dello ius sanguinis: l’individuo diventa cittadino italiano per nascita o per adozione, purché abbia almeno un genitore cittadino italiano. In connessione il Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7, relativa all’emigrazione, individua tra i suoi destinatari: “a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana”, equiparando i soggetti dei diritti di cittadinanza anche sul principio dello ius soli, ossia a tutti coloro che siano nati in territorio sardo.
A queste logiche giuridiche parrebbe oggi opportuno aggiungere una nuova fattispecie: lo ius cordis, il diritto che discende dal cuore, dall’animo, dall’intelligenza, estensibile a coloro che, amando particolarmente un certo territorio, ne curano e difendono tradizioni ed identità, facendo conoscere e progredire anche economicamente la terra da loro eletta come nuova patria, pur non in contrapposizione con quella della loro origine.Continua a leggere →




